Art.1) COSTITUZIONE
E’
formalmente costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice
Civile ed ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del
11/08/1991 una libera Associazione denominata “Gruppo
K”, che di fatto esiste ed opera già dal 1969, con sede in
S.Sofia - via Nefetti 14. (La lettera “K”
rappresenta l’iniziale dell’espressione greca “Koinè”=insieme).
Art.2)
FINALITA’
L’Associazione
ha lo scopo di svolgere attività culturali, educative, ricreative,
sociali, assistenziali sia all’interno che all’esterno
dell’Associazione stessa, come realtà complementare alle Attività
Parrocchiali di S.Sofia, ispirandosi ai valori ed alle motivazioni
cristiane. L’Associazione non ha fini di lucro.
Art.3) SOCI
Sono aderenti all’Associazione
i Soci fondatori, il Collegio dei Probiviri e tutti coloro la cui
domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Nella
domanda di ammissione, l’aspirante aderente dichiara di accettare
senza riserve lo Statuto dell’Associazione ed eventuali Regolamenti.
L’ammissione
decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
L’adesione
all’Associazione è gratuita.
Gli
aderenti cessano di appartenere all’Associazione:
-
Per recesso;
-
Per comportamenti in contrasto con i principi e le finalità del
presente Statuto;
-
Per scioglimento dell’Associazione.
Gli
aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare
direttamente o per delega scritta, di recedere dall’appartenenza
dell’Associazione.
Gli
aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto
e di eventuali regolamenti.
Art.4) ORGANI
SOCIALI
Sono
organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente-Coordinatore;
-
il Vice-Presidente;
-
il Segretario;
-
il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.
Art.5)
ASSEMBLEA
L’Assemblea
è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
Essa
è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, tramite
pubblico avviso con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di
svolgimento, in via ordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o
su richiesta del Consiglio Direttivo. La convocazione può avvenire
anche su richiesta di un gruppo di soci; in tal caso il Presidente
deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro
trenta giorni dalla convocazione.
In
prima convocazione l’Assemblea
è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno
dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad
altro associato. In seconda convocazione, prevista in giornata diversa
dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.
Ciascun
associato non può essere portatore di più di una delega.
Le
deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
-
in prima istanza di nominare il Collegio dei Probiviri;
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il
numero, alla scadenza
dello stesso;
-
eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
-
eleggere il Segretario;
-
eleggere il Tesoriere;
-
approvare il programma di attività ed eventuali regolamenti proposti
dal Consiglio Direttivo;
-
approvare il bilancio preventivo;
-
approvare il bilancio consuntivo entro il mese di Marzo dell’anno
successivo;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto come da successivo
articolo 13.
Art.6)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea degli aderenti. Ne fanno parte di diritto il Collegio
dei Probiviri e le cariche sociali.
Il
Consiglio Direttivo uscente deve provvedere, alla scadenza dello
stesso, a mettere in atto le operazioni per l’elezione del nuovo
organo secondo le seguenti modalità:
-
fissazione della data entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
-
convocazione dell’assemblea con l’indicazione del termine ultimo
per la presentazione delle candidature;
-
approvazione delle liste dei candidati.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno quattro volte l’anno ed ogni volta che lo ritenga necessario
lo stesso presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti.
In
tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
Il
Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
-
fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
-
sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivi e
consuntivi annuali;
-
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzi
contenute nel programma generale
approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone
l’attuazione e autorizzandone la
spesa;
-
nominare, se necessario, un Comitato Esecutivo;
-
accogliere o respingere le domande di adesione all’associazione;
-
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati
dal Presidente per
imprescindibili motivi d’urgenza.
Art.7)
PRESIDENTE-COORDINATORE
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo; convoca e di norma presiede le riunioni
dell’Assemblea. In caso di imprescindibili motivi di necessità e di
urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,
le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Art.8)
SEGRETARIO
Spetta
al Segretario:
-
la tenuta e l’aggiornamento del registro degli aderenti;
-
la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
-
la predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi da
sottoporre all’esame degli organi
dell’Associazione.
Art.9)
TESORIERE
Spetta
al Tesoriere:
-
la tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonchè
la conservazione della
documentazione relativa;
-
la gestione delle entrate e delle uscite nonchè di un fondo per le
minute spese in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo.
Art.9 bis)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E'
composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i rappresentanti
della Parrocchia di S. Lucia in S.Sofia.
Ha
il compito di verificare la consonanza delle delibere e delle
decisioni degli Organi Sociali con i principi ispiratori e le finalità
dell'Associazione.
Spetta
al Collegio dei Probiviri la valutazione dei requisiti per l'accesso
alle Cariche Sociali, nonché l'esame di eventuali controversie
insorte tra i soci o comportamenti in contrasto con i principi e le
finalità del presente statuto, dei soci stessi.
Il
Collegio dei Probiviri, espleta la sua attività: o per propria
iniziativa, o su segnalazione del Presidente o degli altri Organi
Sociali, o su richiesta di un gruppo di soci.
Art.10)
CARICHE SOCIALI
Le
candidature alle cariche sociali, data la peculiarità e le finalità
dell’Associazione, sono riservate a coloro che accettano
integralmente la dottrina della Chiesa.
Le
cariche sociali hanno la durata di tre anni, possono essere
riconfermate e non sono retribuite.
Le
sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere
del mandato originario.
Art.11)
BILANCIO
L’esercizio
sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni
anno.
Il
Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
-
le eccedenze degli esercizi annuali;
-
erogazioni, donazioni e lasciti.
Le
fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
-
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi,
iniziative e progetti;
-
i contributi pubblici e privati; - la gestione economica del
patrimonio.
Art.12)
MODIFICHE STATUTARIE
Le
proposte di modifica allo Statuto, possono essere presentate
dall’Assemblea o da uno degli Organi o da almeno due decimi degli
aderenti.
Le relative deliberazioni sono
adottate da un’Assemblea Straordinaria degli aderenti presenti o
rappresentati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
medesimi. Qualora si tratti di deliberare sulla modifica delle finalità
di cui all’articolo 2 o sullo scioglimento dell’Associazione, è
necessario il preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri
e la maggioranza dei tre quarti degli aderenti presenti o
rappresentati.
Art.13)
DURATA - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La
durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Nel
caso di scioglimento, le attività ed il Patrimonio
dell’Associazione, saranno devoluti secondo le norme, le modalità e
i tempi stabiliti dall’Assemblea Straordinaria, ad altra
Associazione od Ente che sia in grado di garantire la destinazione a
fini analoghi a quelli del presente Statuto.
Art.14) NORMA
FINALE
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
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