STATUTO
dell'Associazione di Volontariato
 "Gruppo K"
 

Realizzazione M.O.- J.G

Bottoni di Navigazione (anche in basso)


"K"

STATUTO








Domanda di adesione
  Art.1) COSTITUZIONE

E’ formalmente costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 11/08/1991 una libera Associazione denominata “Gruppo K”, che di fatto esiste ed opera già dal 1969, con sede in S.Sofia - via Nefetti 14. (La lettera “K” rappresenta l’iniziale dell’espressione greca “Koinè”=insieme).

 Art.2) FINALITA’

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività culturali, educative, ricreative, sociali, assistenziali sia all’interno che all’esterno dell’Associazione stessa, come realtà complementare alle Attività Parrocchiali di S.Sofia, ispirandosi ai valori ed alle motivazioni cristiane. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art.3) SOCI

Sono aderenti all’Associazione i Soci fondatori, il Collegio dei Probiviri e tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione ed eventuali Regolamenti.

L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è gratuita.

Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione:

- Per recesso;

- Per comportamenti in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto;

- Per scioglimento dell’Associazione.

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega scritta, di recedere dall’appartenenza dell’Associazione.

Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti.

Art.4) ORGANI SOCIALI

 Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente-Coordinatore;

- il Vice-Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Probiviri.

Art.5) ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, tramite pubblico avviso con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di svolgimento, in via ordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta del Consiglio Direttivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un gruppo di soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea  è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, prevista in giornata diversa dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

- in prima istanza di nominare il Collegio dei Probiviri;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero, alla scadenza dello stesso;

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;

- eleggere il Segretario;

- eleggere il Tesoriere;

- approvare il programma di attività ed eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo entro il mese di Marzo dell’anno successivo;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto come da successivo articolo 13.

Art.6) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti. Ne fanno parte di diritto il Collegio dei Probiviri e le cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo uscente deve provvedere, alla scadenza dello stesso, a mettere in atto le operazioni per l’elezione del nuovo organo secondo le seguenti modalità:

- fissazione della data entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

- convocazione dell’assemblea con l’indicazione del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

- approvazione delle liste dei candidati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno ed ogni volta che lo ritenga necessario lo stesso presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzi contenute nel programma   generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attuazione e autorizzandone la  spesa;

- nominare, se necessario, un Comitato Esecutivo;

- accogliere o respingere le domande di adesione all’associazione;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per   imprescindibili motivi d’urgenza.

Art.7) PRESIDENTE-COORDINATORE

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; convoca e di norma presiede le riunioni dell’Assemblea. In caso di imprescindibili motivi di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art.8) SEGRETARIO

Spetta al Segretario:

- la tenuta e l’aggiornamento del registro degli aderenti;

- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- la predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi da sottoporre all’esame degli organi  dell’Associazione.

Art.9) TESORIERE

Spetta al Tesoriere:

- la tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonchè la conservazione della documentazione relativa;

- la gestione delle entrate e delle uscite nonchè di un fondo per le minute spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.9 bis) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i rappresentanti della Parrocchia di S. Lucia in S.Sofia. 

Ha il compito di verificare la consonanza delle delibere e delle decisioni degli Organi Sociali con i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione. 

Spetta al Collegio dei Probiviri la valutazione dei requisiti per l'accesso alle Cariche Sociali, nonché l'esame di eventuali controversie insorte tra i soci o comportamenti in contrasto con i principi e le finalità del presente statuto, dei soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, espleta la sua attività: o per propria iniziativa, o su segnalazione del Presidente o degli altri Organi Sociali, o su richiesta di un gruppo di soci.

Art.10) CARICHE SOCIALI

Le candidature alle cariche sociali, data la peculiarità e le finalità dell’Associazione, sono riservate a coloro che accettano integralmente la dottrina della Chiesa.

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, possono essere riconfermate e non sono retribuite.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del mandato originario.

Art.11) BILANCIO

L’esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

- le eccedenze degli esercizi annuali;

- erogazioni, donazioni e lasciti.

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

- i contributi pubblici e privati; - la gestione economica del patrimonio.

Art.12) MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo Statuto, possono essere presentate dall’Assemblea o da uno degli Organi o da almeno due decimi degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono adottate da un’Assemblea Straordinaria degli aderenti presenti o rappresentati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. Qualora si tratti di deliberare sulla modifica delle finalità di cui all’articolo 2 o sullo scioglimento dell’Associazione, è necessario il preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri e la maggioranza dei tre quarti degli aderenti presenti o rappresentati.

Art.13) DURATA - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Nel caso di scioglimento, le attività ed il Patrimonio dell’Associazione, saranno devoluti secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea Straordinaria, ad altra Associazione od Ente che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art.14) NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 
 

| Home | Chiese | S.Sofia | Case per Ferie | Notiziario | GKS S.SOFIA |



K animata
©1999 Gruppo K (Santa Sofia)